Normativa concernente la detenzione di animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti
Leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426.
ANIMALI PERICOLOSI
COMPETENZE DELLE PREFETTURE
(Leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426)
Mostre faunistiche, rettilari e parchi faunistici
Detenzione di animali pericolosi
Saranno le Prefetture a rilasciare o meno alle mostre faunistiche itineranti ed ai parchi faunistici permanenti le necessarie autorizzazioni per gli animali definiti “pericolosi”. E’ questo il senso della direttiva che pubblichiamo Ministro, è stata predisposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale – ed è finalizzata a dettare omogenee disposizioni in materia di detenzione di animali pericolosi per la salute ed incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche, individuando nell’Autorità Prefettizia l’Organo competente al rilascio delle necessarie dichiarazioni di idoneità, in sede di Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, opportunamente integrata con la presenza di un medico veterinario della A.S.L.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA E SOCIALE
557/B.10089.G(27) Roma 22.2.2002
OGGETTO: Normativa concernente la detenzione di animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti
Leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426. Disposizioni Applicative.
AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI
Al fine di dirimere quesiti interpretativi sorti in merito alla normativa concernente la detenzione degli animali pericolosi da parte delle strutture in oggetto indicate, si ritiene opportuno dettare uniformi ed univoche disposizioni finalizzate a chiarire il quadro di riferimento in materia di attribuzioni e competenze delle Autorità preposte al rilascio delle necessarie dichiarazioni di idoneità, nonché circa le relative modalità applicative.
Occorre preliminarmente precisare che il vigente assetto normativo è costituito dall’ art. 6 comma 6 Legge 7 febbraio 1992 nr. 150 (“Disciplina dei reati relativi alla applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975 nr. 874, e del Regolamento (CEE) nr. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica) e dall’art. 4 -comma 13- lettera b) Legge 9 dicembre 1998 nr. 426 ( Nuovi interventi in campo ambientale).
Ai sensi del combinato disposto delle due norme sopracitate, il divieto di detenzione di animali c.d. pericolosi previsto dall’art. 1 Legge 150/92 – non si applica ” nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione Scientifica di cui all’art. 4 – comma 2″ – della succitata Legge 150/92 (Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente).
La definizione concettuale della nozione di incolumità pubblica, come si rileva da un consolidato orientamento dottrinario, intesa quale “complesso di condizioni, necessarie ed indispensabili all’esplicitazione primaria delle regole di convivenza sociale, afferenti a beni giuridicamente pregnanti quali la sicurezza, l’integrità personale e la sanità”, induce a ritenere che la sfera di competenza, nella materia “de qua”, rientra tra i compiti attribuiti per legge all’Autorità prefettizia, in quanto preposta alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini nonché della loro incolumità.
Tale linea interpretativa è altresì riaffermata nei contenuti dalla recente riforma, emanata in tema di riordino degli Uffici Territoriali del Governo, di cui al D.P.R. 17 maggio 2001 N. 287, recante disposizioni attuative ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 300/1999.
Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire, per l’espletamento in concreto delle attribuzioni di cui trattasi, quanto segue:
a. per le strutture che abbiano già inoltrato formale domanda, la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi dovrà essere rilasciata dal Prefetto della provincia ove tale istanza è stata presentata;
b. per le strutture (italiane e non) che presenteranno la relativa richiesta successivamente all’emanazione della presente direttiva, la dichiarazione di idoneità dovrà essere rilasciata dal Prefetto della provincia di prima installazione della struttura stessa.
A tal fine, per il rilascio degli attestati in questione il Prefetto si avvarrà della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, disciplinata normativamente dall’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, con le modifiche contenute nel D.P.R n.311 del 23 maggio 2001.
Appare necessario che, per l’espletamento delle specifiche finalità in premessa, tale organismo si avvalga della specifica consulenza di un veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente.
La Commissione di Vigilanza dovrà, fra l’altro, esprimersi sulla base dei criteri generali fissati dalla Commissione Scientifica CITES, già inviati alle SS.LL. con circolare nr. 559/C.10770.10089.G (27) del 22 maggio 2000, ed i cui parametri sono attualmente in corso di revisione da parte della predetta Commissione Scientifica.
Si precisa che eventuali chiarimenti potranno essere direttamente richiesti alla Segreteria della Commissione CITES (Tel n. 06/57228413 e – mail: scn-comcites @ minambiente.it).
Gli attestati di idoneità rilasciati nel rispetto delle presenti prescrizioni, hanno validità su tutto il territorio nazionale, ferma restando in ogni caso la possibilità di procedere ad una nuova verifica, allorquando se ne palesi la necessità, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare, nelle ipotesi in cui si verifichino variazioni nelle condizioni di custodia degli animali (per es. incremento numerico degli esemplari detenuti, presenza di altre specie animali al seguito del circo, modifica delle strutture di custodia etc) si dovrà necessariamente procedere ad una ulteriore verifica e, conseguentemente, provvedere al rilascio di una dichiarazione di idoneità integrativa da parte della Prefettura della provincia in cui è localizzato il circo e/o la mostra faunistica.
A tal fine la Prefettura della provincia, ove è allocata la struttura circense o la mostra faunistica, dovrà richiedere al titolare delle medesime l’esibizione dell’attestazione di cui sia già in possesso e la documentazione sulla base della quale essa è stata rilasciata.
Le attestazioni di idoneità concesse antecedentemente all’emanazione della presente circolare, dovranno essere riesaminate alla luce delle descritte modalità operative.
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Confidando nella fattiva, consueta collaborazione da parte delle SS.LL. si prega, nel dare attuazione alle disposizioni ivi impartite, di voler cortesemente portare a conoscenza del contenuto della presente gli Enti competenti per i connessi profili di interesse.
F.to IL MINISTRO
tratto da : www.anesv.it (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi)