DECRETO registri C.T.E.S. 22 febbraio 2001
Nel mese di marzo gli erpetofili italiani hanno ricevuto un inaspettata sorpresa, un nuovo Decreto che obbliga tutti i possessori di animali in CITES a tenere un registro di carico e scarico.
Il testo del decreto è uscito con la Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12-03-2001 , il problema sta nel fatto che entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 31 marzo 2001 ) tutti avrebbero dovuto mettersi in regola. E dove sta il problema direte, in 20 giorni si possono fare molte cose. Questo è vero, 20 giorni sarebbero dovuti bastare se fossero stati disponibili i registri. Gli uffici della Forestale di mezza Italia sono stati letteralmente sommersi da telefonate e lettere di richiesta informazioni su questi famigerati registri.
Morale della favola, i registri non erano stati ne distribuiti ne tanto meno stampati e così i nostri amici erpetofili si sono visti costretti a spedire urgentemente lettere di richiesta dei registri agli uffici competenti della Forestale.
Conscio dell’ impossibilità di rispettare i termini fissati, il Ministero dell’ Ambiente ha pensato bene di emettere una proroga fissando il termine massimo di registrazione alla data del 30 giugno 2001.
La proroga è stata annunciata nella Gazzetta Ufficiale n° 76 del 31 Marzo 2001 .
In breve spiegherò cosa si deve fare per rispettare quanto ordinato dal decreto.
Tutti i dententori di animali vivi o morti in CITES appendice I e II devono munirsi di registro vidimato presso il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato e registrare gli animali posseduti alla data di pubblicazione del decreto . La registrazione deve essere fatta entro il 30 Giugno 2001. Il registro compilato deve essere poi consegnato al Servizio certificazione CITES che ne farà una copia e lo riconsegnerà al richiedente. L’annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra’ riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima.
Cosa Fare :
1) Contattare l’ ufficio certificazioni cites (Corpo Forestale dello Stato) del proprio distretto e richiedere i seguenti registri :
REGISTRO tipo “EA” DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI O MORTI DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELLA ALLEGATO A
REGISTRO tipo “EB” DI DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI O MORTI DI SPECIE ANIMALI INCLUSE NELLA ALLEGATO B
(eventualmente richiedere i registri PAB Parti di animali o vegetali allegato A e B o VAB Vegetali vivi o morti allegato A
2) Compilare i registri e consegnarli all’ ufficio certificazione cites entro il 30 Giugno 2001 tali registri vengono copiati all’ ufficio certificazione cites e riconsegnati al titolare degli animali
IMPORTANTE : nel caso in cui l’ ufficio certificazione cites sia sprovvisto dei registri, dovete spedire una lettera con Ricevuta di Ritorno all’ ufficio CITES così formulata :
Alla DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Servizio CITESVia Carducci Giosuè n°5 – 00187 Roma (RM)Il sottoscritto NOME E COGNOME, nato a CITTA’ il DATA, residente in VIA XXXX n° XX – CITTA’ in qualità di detentore-privato (nel caso di negozianti sostuite le voci con definizioni adatte – prendete spunto dal decreto) di esemplari vivi di cui all’art. 1 comma 6 lettera X (sostituire la X con la lettera A= ditte B= allevatori C= privati) del Decreto 22/02/01
C H I E D E ai sensi dell’art. 2 comma 1 dello stesso decreto il rilascio dei registri di dentenzione lettera EA e lettera EB (attenzione eventualmente sostituire le lettere EA EB con i relativi registri leggere attentamente in fondo alla pagina) In fede Firma e Data |
Onde evitare spiacevoli inconvenienti ricordatevi di tenere una copia della richiesta sulla quale attaccherete le due ricevute della posta (cartolina di ritorno e modulo a ricalco timbrato).
Per maggiori informazioni sul testo integrale del decreto potete consultare queste pagine :
DECRETO 22/03/2001
e PROROGA DECRETO AL 30 GIUGNO 2001
Per maggiori informazioni sul CITES consultate :
Articolo di Fain Davide