Decreto ministeriale del 03-05-01

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.
Sostituisce precedenti decreti del 22-02-01 e 28-03-01

MINISTERO DELL’AMBIENTE

DECRETO 3 maggio 2001
Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali.

Gazzetta Ufficiale 112 del 16 Maggio 2001
Abrogazione al precedente decreto del 28 febbraio 2001 e successive modifiche del 28 marzo 2001

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, ed il regolamento (CE)
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e
modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l’articolo 3 relativo al campo di applicazione dello
stesso;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, che inserisce il comma 5-bis all’art. 5 della legge
7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell’ambiente di
concerto con il Ministero delle politiche e forestali emani il
presente decreto per istituire il registro di detenzione degli
esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
150;
Considerato che il Ministero dell’ambiente, ai sensi dell’art. 8
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l’adempimento della
convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato;
Visto l’art. 8-quinquies, comma 3-quinquies della legge 7 febbraio
1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e
forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l’effettuazione
delle certificazioni e dei controlli;
Ritenuto che per il momento e’ necessario limitare l’istituzione
del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi con
l’esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali
induse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e che
successivamente si provvedera’ ad istituite un registro per i
prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse
negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;
Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all’art. 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell’ambiente di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 59 del
12 marzo 2001, concernente l’istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali;
Visto il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell’ambiente di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 76 del
31 marzo 2001, concernente modificazioni al succitato decreto
22 febbraio 2001;
Ritenuto che, per mero errore materiale, il secondo periodo del
comma 4 dell’art. 1 del succitato decreto e’ stato riportato in
maniera errata e che pertanto si rende necessario modificare la
suddetta disposizio e pubblicare in forma integrale la disposizione
nella sua totalita’;
Decreta:

Art. 1.
1. E’ istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie
animali e vegetali previsto dall’art. 5, comma 5-bis della legge
7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi
o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali,
inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni cosi’ come definiti dall’art. 8-sexies della legge
7 febbraio 1992 n. 150 e dall’art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del
consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, con l’esclusione di esemplari di specie vegetali
riprodotte artificialmente incluse nell’allegato B del regolamento
(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, predisporranno il registro degli
esemplari vivi o morti secondo lo schema riportato negli allegati al
presente decreto.
4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro
di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del
registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli
esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione
del presente decreto riscrizione nel registro dovra’ avvenire entro
dieci giorni dall’acquisizione stessa. L’annotazione sul registro di
qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra’ riportata entro
dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le
disposizioni previste dall’art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n.
150.
5. Il registro di cui al comma 1 e’ compilato dal detentore degli
esemplari con le modalita’ indicate all’allegato 5 al presente
decreto;
6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i
seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi
comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi
compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre
faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di
commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi
compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge
11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.
1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono
richiedere il registro di detenzione al servizio certiflcazione CITES
del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente che
provvedera’ alla vidimazione dello stesso anche su ogni pagina. Il
registro dovra’ essere disponibile ad ogni richiesta delle autorita’
proposte ai controlli.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie
dell’allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui
all’art. 1 comma 4, dovra’ essere riconsegnato al servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente
territorialmente che ne fara’ copia e riconsegnera’ l’originale al
richiedente. La stessa procedura si applica al momento del
completamento dei registri di cui al presente comma.
3. Ai fini di una proficua gestione delle attivita’ di
conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero
dell’ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui
al precedente comma.

Art. 3.
1. Sono esclusi dall’obbligo di compilazione del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private
autorizzate ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private
registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro della sanita’ e con il
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.
1. Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato chiunque
violi le disposizioni del presente decreto e’ punito con le sanzioni
amministrative previste all’art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150.

Art. 5.
1. Il presente decreto compresi i 3 allegati che ne sono parte
integrante sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 6.
Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell’ambiente di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 59 del 12 marzo 2001,
concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari
di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro
dell’ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
76 del 31 marzo 2001 concernente modificazioni al succitato decreto
22 febbraio 2001, sono abrogati.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro dell’ambiente
Bordon
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Pecoraro Scanio

Allegato

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